Dopo il clamore dei casi Norwegian Air e Blue Air, l’Antitrust sta rivalutando la sua posizione.
Con i provvedimenti sanzionatori PS9235 e PS10076 di settembre 2016, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato aveva sanzionato due compagnie aeree che applicavano tariffe maggiorate in funzione dell’acquisto effettuato mediante carte di credito, violando così l’art. 62 del Codice del Consumo.
Nel comunicato stampa del 14 ottobre 2016, l’Antitrust si spingeva oltre il caso concreto, esprimendosi anche sul costo del pagamento in contrassegno, da considerarsi sovrapprezzo illegittimo nel caso un cui fosse imputato al Consumatore:
Vale la pena di sottolineare che la norma riguarda non solo le carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno.
Il clamore e il risalto che ne sono seguiti ha ingenerato notevole timore di sanzioni, soprattutto nelle micro e piccole imprese del settore e-commerce, che fanno spesso uso del contrassegno come servizio aggiuntivo alle spedizioni.
In verità, la posizione del Garante la quale appare in contrasto sia con la lettera che con la ratio delle disposizioni europee.
La norma, infatti, stabilisce che “i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”, con ciò salvaguardando i costi effettivamente sostenuti dal professionista per l’utilizzo dello specifico mezzo di pagamento.
Inoltre, da un’approfondita analisi della Direttiva 2011/83/UE e della disposizione di recepimento italiana, il D.Lgs. 21/2014, appare evidente come il contrassegno non sia nemmeno annoverabile fra gli “strumenti di pagamento”, non essendo quindi assoggettabile alla disciplina ex art. 62 e al conseguente divieto di payment surcharge.
Alla luce degli studi, dei pareri richiesti e dei casi concreti effettivamente trattati, ho assunto una ferma posizione in contrasto con quella dell’AGCM, chiedendo anche un’interpretazione più puntuale e specifica da parte del Garante. Negli scambi epistolari avuti con l’autorità mi è stato confermato che,20 nonostante non vi sia ancora una prassi consolidata, successive riflessioni basate su casistiche più puntuali stanno conducendo l’Autorità a valutare meno rigorosamente l’applicabilità della norma in questione ai pagamenti con contrassegno.
In attesa di un’interpretazione definitiva della norma, quindi, il costo del contrassegno può comunque essere addebitato al consumatore senza incorrere in pesanti sanzioni.
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